PREMESSA
Il presente
regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno
svolgimento della vita dell’Istituto. Il suo scopo primario è, pertanto,
quello di favorire l’instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto
reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica: studenti,
docenti e personale ATA.
Alla luce di
tali considerazioni, i provvedimenti disciplinari previsti da questo
documento si inquadrano in un’ottica eminentemente educativa e formativa,
tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e
la cultura della legalità. Il rispetto delle regole rappresenta infatti,
l’indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.
Il regolamento
è stato formulato in attuazione del DPR 249/1998, “Statuto delle studentesse
e degli studenti”, così come modificato dal DPR 235/2007.
ARTICOLO 1 - GARANZIE PER GLI STUDENTI
a) La responsabilità disciplinare
è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
b) In nessun caso può essere
sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Articolo 2 –
doveri degli studenti
I comportamenti che prevedono
sanzioni disciplinari sono quelli derivanti da un mancato rispetto, da parte
degli studenti, dei seguenti doveri:
a) partecipare attivamente e con
impegno alla propria formazione e alla vita della scuola;
b) rispettare i compagni, il
personale docente e non docente della scuola;
c) svolgere i compiti assegnati e
rispettare gli impegni assunti;
d) essere puntuale e frequentare
le lezioni con regolarità;
e) mantenere integre ed
efficienti le strutture disponibili, utilizzandole al meglio, in modo da
non
arrecare danno al patrimonio
della scuola;
f) rispettare le regole
dell’istituto, fra le quali il divieto di utilizzo di cellulari ed altri
dispositivi
elettronici durante le
attività didattiche, il divieto di fumare all’interno dei locali scolastici
, il
divieto di introdurre o
consumare bevande alcooliche a scuola, il divieto di allontanarsi dalla
propria aula e/o di
trattenersi nei corridoi della scuola senza giustificato motivo e senza il
permesso del docente
ARTICOLO 3 – SANZIONI
In base alla gravità della
mancanza disciplinare, agli studenti possono essere inflitte le seguenti
sanzioni:
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Mancanza disciplinare |
Sanzione |
Organo che commina il
provvedimento |
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Mancanze riguardanti la
regolare frequenza delle lezioni, l’assolvimento assiduo degli impegni
di studio, il rispetto di tutti i soggetti operanti all’interno
dell’Istituto – mancanza di lealtà nei comportamenti individuali e nelle
relazioni interpersonali.
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Rimprovero e/o richiamo orale
o scritto
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Docente interessato e,
in casi di recidiva o particolari, dal Dirigente Scolastico.
Per richiamo scritto si intende l’ annotazione sul Giornale di classe e
sul libretto personale. Il docente può chiedere al Dirigente Scolastico
l’invio di segnalazione scritta alla famiglia.
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Uso del telefonino e di altri
dispositivi elettronici durante le attività didattiche |
Ritiro temporaneo del
telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo elettronico, con
annotazione sul giornale di classe.
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Al primo richiamo, il
docente ritirerà il dispositivo e l’allievo potrà riaverlo alla fine
delle attività didattiche dal Dirigente o dai suoi delegati.
In caso di recidiva, il dispositivo sarà riconsegnato soltanto ad uno
dei genitori dell’allievo. In caso di registrazioni di foto e di filmati
e loro diffusione, oltre al ritiro del dispositivo, potrà essere
deliberata dal Consiglio di Classe una sanzione aggiuntiva fra
quelle previste dal presente regolamento e in casi penalmente rilevanti
sarà disposta la denuncia all’autorità giudiziaria.
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Guasti, danneggiamenti,
rotture alle attrezzature, ai sussidi, alle strutture scolastiche
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a) Ripristino, da parte del
responsabile, della funzionalità originaria o rifusione alla scuola
della somma corrispondente al costo della riparazione o della
sostituzione.
b) Risarcimento del danno, in
concorso con altri, anche quando l’autore non dovesse essere
identificato a causa degli atteggiamenti reticenti dei compagni.
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Dirigente scolastico,
sentito il coordinatore di classe.
In casi particolarmente
gravi, Consiglio di classe, secondo le modalità previste per le
mancanze descritte nella prossima riga della colonna.
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a) Gravi o reiterate
infrazioni disciplinari; comportamenti gravemente offensivi e lesivi
dell’identità, del decoro o del prestigio di soggetti o istituzioni.
b) Inosservanza voluta e
grave delle disposizioni riguardanti la sicurezza e l’organizzazione
scolastica, con conseguente
danno al patrimonio
scolastico o rischio della propria e/o altrui incolumità.
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Allontanamento dalla comunità
scolastica fino a 15 giorni. Lo studente interessato dalla sanzione
potrà svolgere, in alternativa, un lavoro utile per la comunità
scolastica
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Consiglio di Classe
dello studente, con tutte le componenti, presieduto dal Dirigente
Scolastico.
Lo studente sottoposto a
sanzione è presente insieme ai genitori nella fase istruttorio -
dibattimentale.
Il Dirigente scolastico,
ricorrendo situazioni di particolare delicatezza, può convocare il
Consiglio di classe con la sola componente docente.
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Reati o comportamenti che
creino pericolo per l’incolumità delle persone
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Allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. La
durata dell’allonta-namento sarà commisurata alla gravità del reato,
ovvero al permanere della situazione di pericolo e potrà comprendere
l’esclusione dagli scrutini finali o dagli Esami di Stato.
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Consiglio d’Istituto.
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Tutte le mancanze
debbono essere contestate all’interessato, da parte dell’organo
competente a irrogare la sanzione, che deve essere posto nella
condizione di poter esporre le ragioni del proprio comportamento e le
proprie giustificazioni prima dell’erogazione della punizione. Nei casi
in cui i servizi sociali, o la famiglia dello stesso studente,
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente può essere consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad
altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante
le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Il Consiglio di Classe
in sede di scrutinio assegna il voto di condotta, anche tenendo conto
dei provvedimenti disciplinari subiti dallo studente.
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ARTICOLO 5 - IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è
ammesso ricorso, da parte degli studenti o da chiunque ne abbia
interesse, entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione di garanzia
d’Istituto che decide entro 10
giorni.
La Commissione di garanzia
decide anche, su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse,
sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento di disciplina.
Il Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale, sentito il parere dell’organo di garanzia regionale,
decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la
violazione dei dispositivi di
legge e relativi regolamenti.
ARTICOLO 5 – ORGANI DI
GARANZIA
È istituito, a livello
d’Istituto, l’Organo di garanzia formato da:
- il Dirigente Scolastico
(Presidente): Prof. Pietro Gentile
- docente designato dal Consiglio
d’Istituto:
- studente:
- genitore:
La Commissione di garanzia dura
in carica un anno scolastico.
Il Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi
di legge e relativi regolamenti, dopo aver sentito il parere vincolante
dell’organo di garanzia regionale istituito a sensi
dell’art.2, comma 3 del DPR
21.11.2007 n. 235.